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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663

Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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Testo in vigore dal:  31-10-1986

Art. 10

1. Dopo l'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"ART. 41-bis. - (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto".
2. L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.