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LEGGE 8 luglio 1986, n. 360

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

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Testo in vigore dal:  19-7-1986

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
"Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".
2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, dovrà prevedere:
a) che siano mantenuti i primi dieci comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;
b) che siano istituiti comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali previsti dalla presente legge;
c) che l'elezione dei membri dei comitati nazionali avvenga con votazione unica.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 283/1963, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5. - Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di presidenza del Consiglio stesso.
Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".
- Il testo del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è il seguente:
"I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Il D.P.C.M. 2 agosto 1963 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 agosto 1963.