LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
Testo in vigore dal: 30-7-1986
                               Art. 5.

  1.  I  territori  nei  quali istituire riserve naturali e parchi di
carattere  interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83,
comma  quarto,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
  2.   Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le  competenze
esercitate,    ai   sensi   delle   leggi   vigenti   dal   Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste in materia di parchi nazionali e di
individuazione  delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale e
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve naturali.
  3.  Il  Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli
altri  organismi  di  gestione  dei  parchi nazionali e delle riserve
naturali  statali  le  direttive  necessarie  al raggiungimento degli
obiettivi  scientifici,  educativi  e  di  protezione  naturalistica,
verificandone   l'osservanza.   Propone  altresi'  al  Consiglio  dei
ministri  norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione
delle aree protette di carattere regionale e locale.
          Nota all'art. 5:
            Il  comma  quarto  dell'art.  83  del  D.P.R. n. 616/1977
          (Attuazione  della  delega di cui all'art. 1 della legge 22
          luglio 1975, n. 382) prevede che: "Resta ferma, nell'ambito
          delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta'
          per  il  Governo di individuare i nuovi territori nei quali
          istituire   riserve   naturali   e   parchi   di  carattere
          interregionale".