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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal:  30-7-1986

Art. 17

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.