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LEGGE 27 gennaio 1986, n. 19

Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1999)
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Testo in vigore dal:  23-2-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:
"Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".
Nota all'art. 1:

La legge n. 217/1978 reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 3. - Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso.
Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani".