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LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal:  20-11-1985

Art. 7

Diritto alle prestazioni


Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalità di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanità al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.