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LEGGE 22 agosto 1985, n. 449

Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

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Testo in vigore dal:  12-9-1985

Art. 3


Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il Ministro dei trasporti procederà alla stipula delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche:
1) la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture;
2) ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e partenza, di tasse erariali e di tariffe di assistenza a terra, la garanzia alle società concessionarie dell'autonomia della loro gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui beni e sulle opere in concessione.