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LEGGE 22 agosto 1985, n. 444

Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali.

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Testo in vigore dal:  8-9-1985

Art. 2

(Requisiti soggettivi)


Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovrà avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, età non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si può prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
Il limite di età di cui al primo comma è elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalità di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.