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LEGGE 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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vigente al 07/12/2024
Testo in vigore dal:  6-6-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.