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LEGGE 1 aprile 1985, n. 122

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1989)
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Testo in vigore dal:  26-4-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.
Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.
Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente:
"Art. 1. - L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Alla predetta società possono partecipare:
società di costruzione e di riparazione navali;
società armatoriali;
società operanti nel campo della propulsione navale;
Art. 2. - La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:
a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare".