LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52

Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
 
  Negli atti con cui si concede l'ipoteca  o  di  cui  si  chiede  la
trascrizione,   l'immobile   deve   essere   designato   anche    con
l'indicazione di almeno tre dei suoi confini. 
  1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture  private  autenticate  tra
vivi aventi  ad  oggetto  il  trasferimento,  la  costituzione  o  lo
scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su  fabbricati  gia'
esistenti, ad  esclusione  dei  diritti  reali  di  garanzia,  devono
contenere, per le unita' immobiliari  urbane,  a  pena  di  nullita',
oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle  planimetrie
depositate  in  catasto  e  la  dichiarazione,  resa  in  atti  dagli
intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.  La  predetta  dichiarazione  puo'  essere  sostituita  da
un'attestazione di conformita' rilasciata  da  un  tecnico  abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della
stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari. (5) 
  ((1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate
in catasto o  della  dichiarazione,  resa  dagli  intestatari,  della
conformita'  allo  stato  di  fatto  dei  dati  catastali   e   delle
planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un
tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie
o dalla loro difformita' dallo stato di  fatto,  l'atto  puo'  essere
confermato anche da una sola delle parti  mediante  atto  successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli  elementi
omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente  conseguente
a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)). 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 19, comma 16)  che
"Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2010. Nel rispetto dei  principi  desumibili  dal  presente
articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le  regioni  a
statuto speciale e le province  autonome  adottano  disposizioni  per
l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di  assicurare
il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare".