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LEGGE 26 luglio 1984, n. 414

Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.

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Testo in vigore dal:  18-8-1984

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, a decorrere dall'anno finanziario 1984 è elevato a lire 10.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire 5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire 50 milioni previsto dall'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.