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LEGGE 13 luglio 1984, n. 302

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria.

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Testo in vigore dal:  17-7-1984

Art. 3


In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resti, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.