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LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1983)
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Testo in vigore dal:  24-2-1983
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Art. 8



L'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente
con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle
dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in
vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati
anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attività collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/2/1983, n. 45 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.