LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 39-ter

  ((  1.  Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39,  comma  1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza  nel  campo  dell'adozione  internazionale,  e  con idonee
qualita' morali;
    b)  avvalersi  dell'apporto  di  professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano  la  capacita'  di  sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l'adozione;
    c)  disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione  o  in  una  provincia  autonoma in Italia e delle necessarie
strutture  personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
    d)  non  avere  fini  di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente    trasparente,   anche   sui   costi   necessari   per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
    e)  non  avere  e  non  operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti  delle  persone  che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
    f)  impegnarsi  a  partecipare  ad  attivita'  di  promozione dei
diritti   dell'infanzia,   preferibilmente   attraverso   azioni   di
cooperazione   allo   sviluppo,   anche   in  collaborazione  con  le
organizzazioni  non  governative,  e  di  attuazione del principio di
sussidiarieta'  dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
    g) avere sede legale nel territorio nazionale.))