LEGGE 13 maggio 1983, n. 197

Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
Testo in vigore dal: 3-6-1983
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione

  Il  consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e'
composto:
    a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;
    b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
    c) dal ragioniere generale dello Stato;
    d) dal direttore generale del Tesoro;
    e)  da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del
tesoro e nominati con suo decreto;
    f)  da  tre  esperti  in  materie  finanziarie,  scelti  da terne
presentate  dalla  Conferenza  dei presidenti delle giunte regionali,
dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in
rappresentanza,  rispettivamente, delle regioni, delle province e dei
comuni.
  Il  mandato  degli  esperti  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f) del
precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile per non piu' di
una volta.
  Le  nomine  dei  componenti del consiglio di amministrazione di cui
alle  lettere e) ed f) sono soggette alle disposizioni della legge 24
gennaio 1978, n. 14.
  I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.