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LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
Testo in vigore dal:  7-2-2014
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Art. 50



Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della
((responsabilità genitoriale))
, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.