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LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
Testo in vigore dal:  7-2-2014
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Art. 48



Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la
((responsabilità genitoriale))
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.