LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 44. 
 
  1. I minori possono essere adottati anche quando non  ricorrono  le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: 
    a) da persone unite al minore da vincolo  di  parentela  fino  al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile  e  duraturo,  ((anche
maturato nell'ambito  di  un  prolungato  periodo  di  affidamento,))
quando il minore sia orfano di padre e di madre; 
    b) dal coniuge nel  caso  in  cui  il  minore  sia  figlio  anche
adottivo dell'altro coniuge; 
    c)  quando  il  minore  si  trovi   nelle   condizioni   indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  sia
orfano di padre e di madre; 
    d) quando vi sia  la  constatata  impossibilita'  di  affidamento
preadottivo. 
  2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e'  consentita  anche
in presenza di figli. 
  3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata  e  non  separata,  l'adozione  puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito  di  richiesta  da  parte  di
entrambi i coniugi. 
  4. Nei casi di cui  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma  1  l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare.