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LEGGE 2 maggio 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  1-5-1985
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Art. 16


Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.
L'esonero di chi al comma precedente è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto (con l'art. 6 comma 13) che il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1984.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 marzo 1985, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art.1, comma 5) che il termine di cui al presente articolo recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.