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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  3-11-1982

Art. 2


Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.
Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.
Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1979, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.
Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.