stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 aprile 1982, n. 181

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  26-3-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del
segreto d'ufficio.
Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo,
nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.