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LEGGE 3 novembre 1982, n. 835

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

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Testo in vigore dal:  1-12-1982

Art. 4


Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".