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LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  3-10-1987
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Art. 20


Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria
((e l'acquisizione o la partecipazione in miniere))
all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.