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LEGGE 14 agosto 1982, n. 590

Istituzione di nuove università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  7-9-1982

Art. 4

(Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)


Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.
I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'articolo 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.
Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.