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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 3


Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.
Le unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.