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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 06/12/2024
Testo in vigore dal:  3-9-1982

Art. 4


Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.
Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art; 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.