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LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1982)
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Testo in vigore dal:  3-10-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 12




Limiti di applicabilità ù


Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, è differito di ulteriori centoventi giorni.