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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982

Art. 55

(Assistenti delle Accademie di belle arti)


È indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.
Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili, ogni anno.
La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia.