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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  4-12-1986
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Art. 38

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)


Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.(1)
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo è modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985", inoltre ha disposto (con l'art. 19) che al presente articolo secondo comma le parole "o 1980-1981" sono sostituite dalle seguenti "1980-81 o 1981-82" e le parole "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" sono sostituite da "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".
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AGGIORNAMENTO (4)
la Corte Costituzionale (in s.s. relativa alla G.U. 3/12/1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.