stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 maggio 1982, n. 271

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.

nascondi
Testo in vigore dal:  8-6-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:
"L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi".