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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
Testo in vigore dal:  19-1-1982

Art. 6

Profili professionali e passaggi di categoria


I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente articolo 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'articolo 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.