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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1982

Art. 2

Presupposti della qualifica


Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1) del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessità e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.
Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.