LEGGE 1 dicembre 1981, n. 692

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

Testo in vigore dal: 3-12-1981
                               Art. 2.

  Sentenze,  ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni
o  associazioni  agrarie,  scioglimenti  di  promiscuita' tra i detti
enti,  liquidazione  di  usi  civici, legittimazioni, assegnazioni di
terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766,  e  relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato con regio
decreto  26  febbraio  1928,  n. 332, sono esenti da tasse di bollo e
registro e da altre imposte.
  Beneficeranno  della  stessa esenzione anche le vendite debitamente
effettuate  da  comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai
sensi  dell'articolo  12  della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre
che  l'atto  di  autorizzazione  precisi  le  finalita'  di  pubblico
interesse  perseguito  con  la  vendita  e  la  condizioni  alla loro
realizzazione.