LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 71. 
((  (Esecuzione  della  pena   pecuniaria   sostitutiva.   Revoca   e
               conversione per mancato pagamento). )) 
 
  ((Alla  pena  pecuniaria  sostitutiva  della  pena   detentiva   si
applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice  di  procedura
penale. 
  Il mancato pagamento della pena pecuniaria  sostitutiva,  entro  il
termine di cui  all'articolo  660  del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione,  ne  comporta  la  revoca  e  la
conversione  nella  semiliberta'  sostitutiva  o   nella   detenzione
domiciliare sostitutiva.  Si  applica  l'articolo  58.  Se  e'  stato
disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla
scadenza  stabilita,  comporta  la  revoca  della   pena   pecuniaria
sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. 
  Quando le condizioni economiche e patrimoniali  del  condannato  al
momento dell'esecuzione rendono impossibile  il  pagamento  entro  il
termine  indicato  nell'ordine  di  esecuzione,  la  pena  pecuniaria
sostitutiva e' revocata e convertita nel lavoro di pubblica  utilita'
sostitutivo  o,  se  il  condannato  si  oppone,   nella   detenzione
domiciliare sostitutiva.  Si  applicano  le  disposizioni  del  terzo
periodo del secondo comma.))