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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-4-1998
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Art. 39

(Violazioni finanziarie)


Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472))

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli
((. . . ))
, 29 e 38, primo comma.