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LEGGE 4 novembre 1981, n. 630

Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal:  30-8-1987
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta.
Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.
L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di L. 60.000.
((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
Il D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito, senza modificazioni, dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a L. 300.000, ed è ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati."