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LEGGE 25 maggio 1981, n. 307

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  17-10-1991
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Art. 19


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.
((Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1› gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo))
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI FORLANI - COLOMBO - DARIDA ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA