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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  12-8-1981
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Art. 8

(Articolazione degli interventi).


L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:
a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;
b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;
c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;
d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;
g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.
((Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ))
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