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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  22-11-1987
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Art. 12

(Comproprietà degli immobili).


Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.
I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del 23 novembre 1980 possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.
Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.
Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.
La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.
Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo.
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 19) che "la disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981