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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  5-4-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Amministrazione della pubblica sicurezza)


L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
(( a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola ))
;
((31))

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che la modifica decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suddetta legge.