LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 8-6-2018
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 10. 
                             (Controlli) 
 
  1. Il controllo sul Centro  elaborazione  dati  e'  esercitato  dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti. 
  2. I dati e le informazioni conservati  negli  archivi  del  Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle  fonti  originarie  indicate
nel primo comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni,  o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne  da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. La persona alla  quale  si  riferiscono  i  dati  puo'  chiedere
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la  loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano  trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di  regolamento,  la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. ((49)) 
  4.  Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica   al
richiedente,  non   oltre   trenta   giorni   dalla   richiesta,   le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere  sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni  od  operazioni  a  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali. ((49)) 
  5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo  riguardano,  trattati  anche  in  forma  non   automatizzata   in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti  necessari  e  di  ordinare  la  rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art.  48,  comma
2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge n. 121 del 1981,  si  applicano,  oltre  ai  dati  destinati  a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui al  comma  1,  ai  dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,  uffici  o
comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  predetta
legge n. 121 del 1981".