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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  4-1-1987
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Art. 32

((È istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978.))

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro.
I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 DICEMBRE 1986, N. 878))
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Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.