LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
 
  Nell'ambito degli investimenti che  possono  essere  effettuati  ai
sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli  enti
locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti  mutui  per
l'esecuzione  di  costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari  ovvero
ricostruzioni,  ristrutturazioni,   sopraelevazioni,   completamenti,
ampliamenti o restauri di edifici  pubblici,  nonche'  di  proprieta'
comunale  e  delle  amministrazioni  provinciali,  destinati   o   da
destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto,  anche
a trattativa privata, di edifici in  costruzione  o  gia'  costruiti,
anche se da restaurare,  ristrutturare,  completare  o  ampliare  per
renderli idonei all'uso giudiziario, da  adibire  a  sedi  di  uffici
giudiziari,  con  prioritario  riferimento  alle  maggiori   esigenze
connesse con la riforma della procedura penale. 
  I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per fronteggiare
le occorrenze relative agli edifici da  destinare  all'attivita'  del
giudice conciliatore. 
  I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati, nel caso in cui
il  finanziamento  e'  stato  concesso  ma  non  ancora   erogato   o
utilizzato,  per  la  realizzazione  di   opere   di   ricostruzione,
ristrutturazione,   sopraelevazione,    ampliamento,    restauro    o
rifunzionalizzazione di edifici pubblici  da  destinare  a  finalita'
anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a  seguito
di intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero  della
giustizia, e' funzionale alla realizzazione di progetti  di  edilizia
giudiziaria. In questo caso,  gli  enti  locali  ai  quali  e'  stato
concesso il finanziamento devono presentare  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, previo parere favorevole  del  Ministero  della  giustizia,
istanza di autorizzazione all'impiego  degli  importi  anche  per  le
destinazioni diverse da quelle per le quali  era  stato  concesso  il
finanziamento. ((L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione
interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in
considerazione di particolari condizioni,  quali  quelle  determinate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo  parere  favorevole
del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano
stati  estinti  per  essere  stati   gli   obblighi   derivanti   dal
finanziamento interamente assolti nei confronti della societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano
in ammortamento  e  sia  cessata  la  destinazione  dell'immo-bile  a
finalita' di edilizia giudiziaria)). 
  Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la Cassa  depositi
e  prestiti  mutui  per  maggiori  oneri  derivanti  da  costruzioni,
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o  manutenzione
straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale. 
  Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli
enti  locali  devono  allegare  alla   richiesta   di   finanziamento
l'attestazione, a firma del  segretario  comunale  o  del  segretario
provinciale, che il progetto esecutivo dei  lavori  ha  riportato  il
parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia. 
  Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con
la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti
e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria  affinche',
nell'ambito delle predette disponibilita', si possa  raggiungere  nel
1981 un impiego di lire 700 miliardi. 
  Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e  giustizia  informa
il Parlamento sul piano di massima  predisposto  per  gli  interventi
previsti dal primo e dal terzo comma. 
  Gli enti locali  possono  assumere  i  mutui  di  cui  al  presente
articolo indipendentemente  dal  limite  previsto  dal  quarto  comma
dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre  1977,   n.   946,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 43. 
  L'onere di ammortamento dei mutui di cui al  presente  articolo  e'
assunto a carico del bilancio dello Stato.