stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-3-1981

Art. 7

Ufficio di piano e personale


Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:
comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;
comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;
comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.
La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).