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LEGGE 23 luglio 1980, n. 502

Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

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Testo in vigore dal:  14-9-1980

Art. 3


I provvedimenti del comitato di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed hanno efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il comitato può ulteriormente modificare, a norma e con la procedura di cui all'articolo 2, le tasse di ingresso.
Il comitato stabilisce ogni anno, entro il limite del 5 per cento, la percentuale dei proventi per diritto di ingresso da assegnarsi all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781.