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LEGGE 18 luglio 1980, n. 338

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

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Testo in vigore dal:  19-7-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, sono aggiunte le seguenti: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari;
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO