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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 34

(Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo)


Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, può optare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta servizio. Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 è equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione.
Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5.
Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.