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LEGGE 3 giugno 1980, n. 240

Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio.

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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 3


Nell'articolo 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'ufficiale giudiziario che" sono aggiunte le seguenti: "in materia civile e amministrativa".