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LEGGE 13 agosto 1979, n. 374

Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e, novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1979)
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Testo in vigore dal:  8-12-1979
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Art. 3


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.

((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ((1))

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1979, n. 610, ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo è prorogato fino al 29 febbraio 1980.